La Cancelleria:
a) cura l’archiviazione degli originali di tutti i documenti iscritti al protocollo generale e della documentazione relativa, nonché degli atti canonicamente rilevanti che non siano di pertinenza di altri organismi di curia;
b) tiene, organizza e custodisce l’archivio diocesano e quello segreto, regolamentandone l’accesso a norma del diritto (cfr. cann. 486-490) e gode delle medesime responsabilità rispetto alla trasposizione in formato elettronico dell’archivio diocesano;
c) concorda con il responsabile dell’Archivio Diocesano le procedure per la trasmissione di documenti non più rilevanti per l’espletamento dei compiti ordinari della curia;
d) custodisce nei propri archivi i documenti relativi all’identificazione fondamentale delle persone (in particolare i chierici), degli enti (con i relativi statuti) e degli organismi, e predispone e aggiorna la relativa catalogazione anagrafica;
e) predispone quanto necessario per l’inserimento dei dati di sua spettanza nell’Annuario Diocesano.